Art. 14.
(Rating delle PMI).

      1. Ai fini del controllo dei rischi connessi all'attività di finanziamento, secondo i criteri stabiliti dall'Accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, elaborato dal Comitato di Basilea, i confidi possono svolgere attività di valutazione del merito di credito a favore delle imprese ad essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.